Questa sezione del sito propone una sorta di guida su alcuni argomenti trattati, come le Iscrizioni ai corsi di formazione in aula, le iscrizioni ai corsi online e il reperimento di alcuni moduli informativi. Nel caso mancassero delle informazioni, potete contattarci utilizzando la pagina di Contatto.
La maggior parte dei corsi sono rivolti ai dipendenti lavoratori assunti a qualsiasi titolo da un azienda, alcuni corsi possono essere svolti dai Datori di Lavoro di dette aziende ove possibile e i corsi di sicurezza professionale sono rivolti ai professionisti che intendono svolgere consulenza alle aziende relativamente al D.lgs. 81/08.
I corsi possono essere svolti in aula in modalità residenziale (in-house) presso le aule interne al nostro centro di formazione in circ.ne Gianicolense 307, in azienda presso i locali del cliente, oppure in modalità on line (e-learning) dalla propria postazione di lavoro munita di videoterminale e connessione internet.
Si, i corsi che possono essere svolti in modalità on line secondo gli accordi stato-Regioni per la formazione dei lavoratori, hanno la stessa valenza di quelli svolti in sede.
E’ il “Testo unico in salute e sicurezza sul lavoro” ed è la normativa di riferimento per la gestione completa aziendale della tutela dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo in riferimento alla mansione che svolgono e ai rischi correlati.
D.lgs. 81/08, Accordi Statao-Regioni sulla formazione Lavoratori, dirigenti e proposti e formazione Datori di Lavoro RSPP del 21 dicembre 2011, Accordo formazione 2006 per Rspp professionali, DM 10/03/98 per la formazione degli addetti antincendio, DM 388/2003 per la formazione degli addetti al primo soccorso e il recente Accordo stato-Regioni del 07/07/2016 sulla formazione Rspp e addetti emergenze nonché possibilità formazione on line.
Ogni corso ha una scadenza stabilita dalle norme relative. In linea generale i corsi di sicurezza devono essere aggiornati ogni 5 anni, ad eccezione dei corsi per addetti primo soccorso e antincendio 3 anni e corso RLS con cadenza annuale per aziende che superano i 15 dipendenti. Ogni corso inoltre deve essere aggiornato con un numero di ore differenti stabilite dagli accordi Stato-Regioni e dal Decreto legislativo 81/08.
Ogni azienda presenta una serie di rischi dovuti alle lavorazioni o proprietà del luogo presenti che avranno livello differente a seconda della valutazione che ne viene fatta dal datore di lavoro e dal medico competente su ogni singolo rischio. Al fine di semplificare e assegnare un numero di ore standard per i corsi obbligatori, la normativa divide le aziende in tre livelli di rischio (basso, medio e alto) a seconda del tipo preponderante di attività svolte. Comparando il numero ATECO o ATECO-RI indicato sulla visura camerale di una azienda con una tabella presente nell’accordo Stato-Regioni sulla formazione degli RSPP e Datori di lavoro, si può ricavare il livello di rischio generale legato alla principale attività svolta all’interno dell’azienda. Ciò non esclude che l’azienda possa eseguire in via eccezionale o solo attraverso un numero limitato di lavoratori un’attività con un livello di rischio diverso da quello preponderante; in questo caso verrà attuata una formazione differenziata per mansione.