Il 2 settembre del 2021 è stato pubblicato il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio che va a sostituire il precedente Decreto Ministeriale risalente al 10 marzo del 1998 sulla formazione e sulla gestione dell’antincendio all’interno dell’ambiente di lavoro. Le novità trattano una diversa nomenclatura dei livelli di rischio, la frequenza dell’aggiornamento e le modalità formative anche alla luce dell’esperienza legata al Covid-19.
Il presente corso è rivolto ai Consulenti della sicurezza (RSPP, ASPP, Coordinatori in progettazione ed esecuzione, Consulenti D.lgs. 81/08 ecc) che vogliono approfondire le tematiche relative al rischio antincendio nei luoghi di lavoro in base agli aggiornamenti introdotti dal nuovo decreto ministeriale 2 settembre 2021 detto MINICODICE che entrerà in vigore ad ottobre 2022.
Il corso ha una durata 4 ore e può essere svolto in modalità residenziale (in aula) oppure in videoconferenza.
Il Corso di approfondimento sul minicodice antincendio può essere considerato come parte dell’aggiornamento per RSPP e ASPP con rilascio del relativo attestato.
Quando viene applicato il Minicodice antincendio?
Il Minicodice di Prevenzione Incendi si applica ai luoghi di lavoro considerati a Basso Rischio di Incendio, ossia in Attività in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- L’attività non è soggetta a controllo dei VVF per la Prevenzione Incendi
- L’attività non rientra nel campo di applicazione di una specifica regola tecnica verticale
- L’attività ha un affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
- L’attività si svolge in un luogo con una superficie lorda minore o uguale a 1000 m2
- L’attività si svolge nei piani compresi tra -5 m e 24 m di quota
- Nell’attività non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
- Nell’attività non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
- Nell’attività non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio