Descrizione
Secondo l’art. 47 del D.lgs 81/08, in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). In aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dell’art. 48 del D.lgs 81/08. Ove ci siano più di 15 lavoratori quest’ultimo è eletto dai lavoratori in ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Il numero minimo dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza è il seguente
- N°1 rappresentanti in aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
- N° 3 rappresentanti in aziende ovvero unità produttive sino a 1000 lavoratori
- N°6 rappresentanti in aziende ovvero unità produttive oltre ai 1000 lavoratori
Gli RLS eletti internamente hanno diritto di una formazione della durata di 32 ore. Per tale formazione è prevista un’aggiornamento di 4 ore annuali nelle aziende con meno di 50 lavoratori e di 8 ore annuali nelle aziende che superano i 5o lavoratori.
Programma
I contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza attualmente si devono riferire ai seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- definizione e individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione
E’ richiesta obbligatoriamente la verifica dell’apprendimento.
Attestato: è rilasciato un attesto di frequenza che certifica la partecipazione al Corso.