I Corsi di Sicurezza lavoro in modalità e-learning sono una valida soluzione alternativa ai corsi in modalità frontale. Questi corsi on-line sono legittimati da normative e decreti , che a volte necessitano di aggiornamenti e precisazioni.
Il 21 settembre 2018 infatti c’è stato l’ultimo intervento da parte del Ministero del lavoro per fare un po’ di luce su un punto fondamentale dell’Accordo Stato/Regioni del 7 Luglio 2016, riguardo ai soggetti formatori dei corsi. Ma cerchiamo prima di comprendere meglio quali sono le leggi che riguardano la modalità on-line.
Breve storia legislativa dei corsi modalità e-learning
Già nel 2006 furono legittimati in “MODALITA’ FAD” i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.
Con l’Accordo Stato/Regioni del 2011 viene estesa la modalità on-line anche per i corsi di:
- formazione generale per i Lavoratori;
- formazione dei Preposti;
- formazione dei Dirigenti;
- formazione dei Datori di lavoro;
- i corsi di aggiornamento;
- progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Infine, con l’Accordo Stato/Regioni del 7 Luglio 2016, si sono legittimati in modalità on-line anche i corsi di :
- aggiornamento per RSPP/ASPP;
- formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
- la formazione generale per i Lavoratori;
- la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
- la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
- la formazione dei Dirigenti;
- la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
- i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
- progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Il punto da chiarire : soggetto erogatore corsi e-learning
Tuttavia, è stato necessario da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) una precisazione con l’Interpello n. 7 del 21 settembre 2018, riguardo i soggetti formatori per i corsi per lavoratori in modalità e-learning: a seguito di un dubbio interpretativo, si è chiarito che i corsi in modalità e-learning non possono essere effettuati dal datore di lavoro, ma solo da soggetti abilitati individuati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, come precisato nell’allegato 2 nel Punto A.
Si è quindi precisato che il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di organizzare e fornire ai suoi dipendenti la formazione riguardo la sicurezza e la salute sul lavoro, ma il soggetto formatore deve essere una figura competente e abilitata, fra cui ordini e collegi professionali.
Se vuoi saperne di più qui di seguito trovi il link ufficiale dell’interpello n.7/2018 erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-dlgs-81-08-n-7-2018.pdf